Articolo 7.
(Modifiche in materia di deroghe al prelievo venatorio).

        1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe»;

 

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            b) al comma 3 le parole da: «sentito l'Istituto» a: «livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e la parola: «grave» è soppressa;

            c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE.».